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Manifestazioni Pubblico Spettacolo


A seguito di intervenuta semplificazione amministrativa, con il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222, vengono apportate modifiche sostanziali alla normativa a cui sono assoggettati i locali, i luoghi e gli impianti adibiti all’attività di pubblico spettacolo. In particolare l’Art. 4 del suddetto decreto, sancisce che il parere di competenza della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, relativo a “progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti”, con capienza uguale o inferiore a 200 persone, è sostituito, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista, abilitato, che attesta la rispondenza del locale o dell’impianto alle regole tecniche del Ministro dell’Interno. Pertanto, a partire dal 01.07.2017, le istanze di agibilità definitiva e temporanea per lo svolgimento dell’attività di pubblico spettacolo in tutti i locali, i luoghi all’aperto e gli impianti, saranno esaminate dalla Commissione di Vigilanza.

 

A chi rivolgersi

Per manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo, si intendono quelle manifestazioni musicali, sportive, danzanti o espositive (quali concerti, eventi di varia natura, mostre) rivolte al pubblico, che si svolgono in un determinato periodo, con una data di inizio e di fine precise.

L’autorizzazione ha sempre una validità temporanea ed è riferita esclusivamente ai luoghi e alle date di svolgimento indicati.

Per il rilascio dell’autorizzazione è necessario rivolgersi a:

AREA TECNICA - UFF. SUAP
Contatti: 0823503108 -
E-mail: suap.teano@asmepec.it

 

REQUISITI

Requisiti soggettivi: 

  • possesso dei requisiti morali previsti previsti dal R.D. n. 773/1931;
  • assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia.

Requisiti oggettivi:

In caso di utilizzo di strutture, quali tribune e sedie, o nel caso in cui la manifestazione si svolga in uno spazio chiuso, ad esempio un cortile o capannone, occorre il parere di agibilità dello spazio ai sensi dell’articolo 80 del R.D. n. 773/1931 rilasciato dalla Commissione Comunale di Vigilanza - CCV

Per le manifestazioni di grande rilevanza che si svolgono in spazi ampi (ad esempio piazze) e che presuppongono l''''installazione di un palco e di impianti di diffusione di elevata potenza, indipendentemente dall''''utilizzo o meno di impianti e strutture per lo stazionamento del pubblico (sedie, tribune, ecc.), sarà necessario sottoporre l''''istanza e la relativa documentazione tecnica all''''esame della Commissione Comunale di Vigilanza.

Nei due anni successivi al rilascio dell’autorizzazione, qualora la manifestazione si ripeta con le medesime strutture ed impianti, già autorizzati dalla Commissione Comunale di Vigilanza, la manifestazione potrà essere autorizzata direttamente dall’ufficio senza l’intervento della Commissione.

Per manifestazioni in luoghi all’aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, pur in presenza di palchi o pedane e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purchè installate in aree non accessibili al pubblico, la manifestazione verrà autorizzata dall’ufficio a seguito dell’acquisizione di idoneità statica delle strutture allestite e di dichiarazione di esecuzione a regola d’arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati, nonché l’approntamento e l’idoneità dei mezzi antincendio purchè prive di specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico.

 

Presentazione della richiesta

Per il rilascio dell’autorizzazione occorre presentare specifica richiesta utilizzando il Modulo Integrato Sportello Unico Eventi (documento disponibile nella Sezione allegati) completa della documentazione necessaria a:

UFFICIO SUAP - Orari di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00

L’autorizzazione rilasciata dall’Ufficio, al termine dell’istruttoria, consente lo svolgimento della manifestazione.

PER GLI EVENTI CHE SI SVOLGONO IN LUOGHI LA CUI CAPIENZA SARA'''' PARI O INFERIORE ALLE 200 PERSONE, (ai sensi dell’art. 141 penultimo comma del R.D. 635/40 così come sostituito dall''''art. 4 del D.P.R. n. 311 del 2001 e dal D.Lgs. 25/11/2016 n. 222), è possibile ottenere l''''autorizzazione presentando una relazione a firma di tecnico abilitato attestante la rispondenza del locale/luoghi o dell’impianto alle regole tecniche stabilite con D.M. 19/8/1996.

PER GLI EVENTI FINO AD UN MASSIMO DI 200 PARTECIPANTI E CHE SI SVOLGONO ENTRO LE ORE 24 DEL GIORNO DI INIZIO, è possibile presentare una segnalazione certificata di inizio attività (reperibile nella sezione modulistica).
N.B. nei casi previsti dalla normativa vigente la presentazione della SCIA potrà essere effettuata se accompagnata da una relazione a firma di tecnico abilitato attestante la rispondenza del locale/luoghi o dell’impianto alle regole tecniche stabilite con D.M. 19/8/1996.

 

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